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[ Indice ]


Residenza in tempo reale

NOVITA': Cambio di Residenza in tempo reale dal 9/05/2012
Dal nove maggio duemiladodici (09/05/2012) inizia la prima attuazione delle disposizioni dell'art. 5 del dl 9 febbraio 2012 (legge di conversione 35 del 4 aprile 2012) inerente il "Cambio di Residenza in tempo reale". Per conoscere le disposizioni attuative definitive bisognerà attendere la revisione del regolamento anagrafico che avverrà con un prossimo Decreto del Presidente della Repubblica DPR),
MA GIA' DA OGGI  ECCO, PER ORA, COME FARE....

Modulistica ed anticipazioni

Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di domicilio all'interno del territorio dello stesso comune o, di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso, potranno essere presentate, in uno dei seguenti modi:

  • solo se i file sono sottoscritti con firma digitale da pdf a .p7m secondo le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) in questo caso tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
  • la richiesta sia sottoscritta con firma digitale
  • la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificate (pec) del dichiarante
  • la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarante, siano acquisiti a mezzo scanner (in formato .pdf possibilmente non troppo voluminosi) e trasmessi per posta elettronica semplice alla seguente Email: anagrafe.elettorale@comune.caivano.na.it

-Per posta raccomandata all'indirizzo del comune
COMUNE DI CAIVANO - Servizi Demografici
Via Imbriani 80023 CAIVANO (NA), ITALIA.

-Per fax al n. +390818359941
ulteriori info +390818312528     
Responsabile 2° Settore Anagrafe - Stato Civile – Elettorale - Informatizzazione: Dott. Angelo Peluso tel. 0818312528
Email:
a.peluso@comune.caivano.na.it 
PEC:   demografici.caivano@asmepec.it


Capo servizio anagrafe-elettorale Dott.ssa Carmela Capasso
Email:
anagrafe.elettorale@comune.caivano.na.it
Pec:   
anagelett.caivano@asmepec.it 
Tel 0818353882- 0818363945 fax 0818359940

 

 Pubblicazione della modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche ai sensi dell’art.5 del DL n. 5/2012

 Circolare n.9/2012   Ministero dell' Interno 

 Circolare n.10/2012 Ministero dell' Interno
 Dichiarazione di residenza
 Dichiarazione di residenza - Allegato A
 Dichiarazione di residenza - Allegato B
 Dichiarazione di trasferimento di residenza all' estero

ATTENZIONE AVVISO PERICOLO DI DENUNCIA PER DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI

La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre previsto per il pubblico ufficiale che procede l'obbligo della comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente.

 

  • Il nuovo procedimento (in breve)

  • è rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90. Entro 2 giorni lavorativi il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
  • il comune in attesa della nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, con la seguente dicitura: “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“; il comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione.;
  • il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
  • in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente;
  • le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili;
  • qualora non sia stato specificatamente indicato il domicilio eletto nella domanda (indirizzo per le risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es. PEC, email, telefono, indirizzo, fax personale), potrebbe non essere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d’ora l’Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità.

Il Responsabile 2° Settore 
dott. Angelo Peluso


 






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